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Ministero degli Affari Esteri

DGPCC - Ufficio VI

 

                                                                 

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE BORSE DI STUDIO CONCESSE DAL GOVERNO ITALIANO A CITTADINI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2009-2010


 


 


I - INFORMAZIONI GENERALI

 

 

 

 

I. 1.     BORSE PER CITTADINI STRANIERI

 

Le borse di studio concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri costituiscono un contributo per effettuare studi e ricerche in Italia e mirano a favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana, favorendo altresì la proiezione del settore economico e tecnologico del Paese nel resto del mondo.

 

I. 2.     BORSE PER CITTADINI ITALIANI STABILMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)

 

Apposite borse di studio sono previste per gli italiani stabilmente residenti (IRE) nei seguenti Paesi: Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo-Brazzaville, Egitto,  Eritrea, Etiopia, Messico, Perù, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Tunisia, Uruguay,  Venezuela.

Da queste sono esclusi i cittadini italiani e i dipendenti, a qualsiasi titolo, di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana residenti in via temporanea all’estero, nonché i loro familiari.

 

I. 3.     ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE

 

Le borse di studio vengono concesse per svolgere studi e/o ricerche presso le seguenti istituzioni statali o legalmente riconosciute:

 

·        Università degli studi, istituti universitari e politecnici;

·        Istituti di alta formazione artistica e musicale;

·        Istituti di restauro;

·        Scuola nazionale di cinema;

·        Centri o laboratori di ricerca, biblioteche, archivi e musei collegati con corsi universitari e post-universitari cui il candidato deve essere obbligatoriamente iscritto.

 

Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso:

        -  istituzioni straniere (università, accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura), pur se ubicate in Italia;

         -  centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti.

Si fa eccezione per l’Istituto Universitario Europeo, istituzione universitaria intergovernativa collegata alle istituzioni comunitarie, e per le università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli accademici aventi valore legale in Italia.

 

I. 4.     TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO

 

Il candidato può chiedere borse di studio per:   

·        Corsi brevi di lingua (eventualmente propedeutici all’iscrizione ai corsi universitari e post-universitari in Italia).

 

  • Corsi universitari singoli: riguardano tutte le materie. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame.

 

  • Corsi di laurea: poiché l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea ai sensi della Legge n. 264/99 prevede una selezione, è consigliabile far presentare ai candidati il proprio programma di studi presso più atenei per evitare, in caso di non ammissione, l’annullamento della borsa. Tali domande dovranno comunque riguardare la stessa tipologia di studi e di classi di laurea.

 

  • Corsi di alta formazione artistica e musicale: da seguire presso Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), presso Istituti di Restauro e presso la Scuola Nazionale di Cinema.

 

  • CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER DOCENTI DI ITALIANO: i corsi di lingua e cultura italiana sono riservati ai docenti stranieri di lingua italiana e agli studenti universitari, iscritti almeno al 3°anno,  che abbiano già superato almeno un esame universitario di lingua italiana. Per quanto riguarda lo studio della lingua e della didattica della lingua italiana, le borse vengono concesse per seguire corsi specifici che si svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Roma Tre o di altra istituzione abilitata al rilascio della certificazione dell’italiano come lingua straniera (L2).

 

  • Corsi  post-universitari: Corsi di perfezionamento per il conseguimento di master di I° e II° livello (della durata di almeno un anno accademico), dottorati di ricerca e specializzazioni:

 

Ø      dottorati di Ricerca. L'ammissione ai dottorati di ricerca è regolata da disposizioni emanate dalle singole università. Si raccomanda, pertanto, di prendere contatto con ciascun ateneo, anche attraverso la consultazione dei relativi siti internet. Poiché l’accesso ai dottorati prevede una selezione, per aumentare le possibilità di riuscita, è opportuno che la domanda di ammissione alla prova selettiva venga presentata presso più sedi universitarie. Circa il rinnovo per i successivi anni del dottorato,  vedasi  III.18.

 

Ø      master. Le Rappresentanze provvederanno ad informare i candidati circa gli alti costi delle iscrizioni e la possibilità che il master preveda permanenze presso istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi.   Poiché l’accesso ai Master è regolato spesso da una selezione e l’avvio dei corsi è subordinato all’iscrizione d’un numero minimo di partecipanti, ci si accerti dell’effettiva possibilità di iscrizione del borsista che, qualora il Master fosse annullato, rischierebbe di perdere la borsa di studio.

 

Ø            specializzazioni. Dalle specializzazioni sono escluse le discipline mediche (Cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257).

 

 

·        attivitÀ di Ricerca: in tutte le discipline, con l’obbligo di iscrizione e di frequenza di un corso universitario e/o post-universitario. E’ indispensabile una lettera di accettazione da parte del docente o dell’istituzione accademica. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei borsisti che effettuano ricerche presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità e altri enti di ricerca di analogo livello.

 

I. 5.     PERIODO DI UTILIZZO E DURATA DELLA BORSA

Potranno essere concesse esclusivamente borse di studio della durata di 3, 6, 9 o 12 mesi. Fanno eccezione i corsi brevi di lingua e cultura italiana, della durata di 1, 2 o 3 mesi.

Il periodo di fruizione della borsa è limitato all’anno accademico 2009-2010 (01/10/09-30/09/10. Per i corsi di dottorato e/o di master, è consentito il prolungamento fino al 31/03/11).

 

N.B.

 

Nuove borse: a motivo della limitata disponibilità economica, potranno essere finanziate unicamente borse con decorrenza da gennaio 2010. Durante il trimestre ottobre-dicembre 2009, i proposti vincitori non potranno godere dello status di borsisti e per il proprio mantenimento dovranno far ricorso alle proprie risorse.

 

 

II -   REQUISITI

 

 

Possono candidarsi ad una borsa di studio gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti. Le candidature non in regola con i requisiti previsti non saranno prese in considerazione.

 

II. 1.     Conoscenza della lingua italiana

La  conoscenza  della  lingua  italiana  costituisce titolo imprescindibile e dovrà essere attestata da un Lettorato d’italiano o in alternativa accertata mediante un colloquio presso l’Istituto italiano di cultura o presso l’Ufficio culturale della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio (eccepiscono da questo prerequisito i candidati a corsi brevi di lingua italiana).

 

II. 2.     Titoli di Studio

I candidati devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’istituzione prescelta (si vedano le disposizioni emanate dal MIUR per il triennio 2008-2011 disponibili al link: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm ). Al riguardo, si precisa che per i candidati selezionati tutti i titoli e i certificati di studio dovranno essere obbligatoriamente corredati di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, ovvero da un traduttore ufficiale, nonché di dichiarazione di valore in loco, redatta dalla Rappresentanza stessa.

 

·        Corsi  di  laurea:  il candidato deve essere in possesso del diploma finale di studi secondari superiori, valido in loco per l’accesso all’università.

·        Scuole di specializzazione e Master di I e di II livello: è richiesto un titolo accademico corrispondente alla laurea italiana ed eventuale altra documentazione da verificare presso l’istituzione prescelta.

·        Corsi singoli: è sufficiente il certificato d’iscrizione rilasciato dall’università straniera di provenienza.

·        Istituti di alta formazione artistica e musicale: è richiesto un attestato comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l’accesso alle accademie o ai conservatori statali o legalmente riconosciuti.

·        Corsi di lingua e cultura italiana è richiesto un titolo finale di studi secondari.

 

 

II. 3.     Limiti d’età

Il limite d’età per beneficiare della borsa di studio è indicato nei singoli Programmi di esecuzione degli Accordi culturali. In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati che, al momento della fruizione della borsa stessa, non saranno maggiorenni.

Laddove non espressamente stabilito, non possono essere accolte le domande di borsisti che abbiano superato il 35° anno di età. Il predetto limite di età non viene applicato alle candidature di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano comprovata attività d’insegnamento della lingua italiana.

Considerato che alcune istituzioni, per proprio regolamento, pongono limiti di età diversi, è opportuno verificare tali limiti direttamente con le istituzioni interessate (per esempio, il limite d’età per la Scuola Nazionale di Cinema è di 27 anni).                       

 

 

III - Modalità e termine di presentazione delle domande

III . 1 . Presentazione e scadenza delle domande

 

Dopo aver attivato il proprio account all’indirizzo internet __________________, il candidato potrà accedere ad un formulario plurilingue on line per la presentazione e l’inoltro della propria candidatura.

Selezionata la lingua, il Paese di appartenenza e specificato se trattasi di nuova borsa o di richiesta di rinnovo, il candidato provvederà alla compilazione in linea del formulario. Potrà salvarlo in bozze e integrarlo sino alla trasmissione definitiva per via telematica. Per la compilazione del formulario il candidato potrà ricorrere, se necessario, all’assistenza delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti italiani di cultura competenti per territorio.

Il termine ultimo per l’invio del formulario on line è fissato al 10/06/2009.

 

All’indirizzo e-mail del candidato, verrà automaticamente recapitata un’email di conferma d’avvenuta ricezione telematica della candidatura.

 

Dopo aver compilato e inviato via internet la propria domanda, il candidato entro dieci giorni dalla scadenza del bando invierà quanto segue alla Sede diplomatica competente per territorio:

 

Ø      formulario di domanda stampato in formato cartaceo, debitamente firmato, datato e corredato di fototessera.

Ø      due lettere di presentazione di due autorità accademiche (le lettere di presentazione non sono necessarie se il candidato non può produrle a causa delle difficili condizioni politiche locali, come pure nel caso di rifugiati e fuoriusciti).

Ø      una lettera di accettazione (se richiesta) da parte dell’Istituzione ospitante. 

 

Non saranno prese in considerazione candidature che esulino dal formulario interattivo on line e che, del pari, a questo non facciano seguire l’invio della suddetta domanda in formato cartaceo con gli allegati richiesti. Fa fede il timbro di protocollo in arrivo.

 

 

III. 2. Raccolta delle candidature

Non appena avrà ricevuto la domanda stampata in formato cartaceo, la Rappresentanza ne verificherà la conformità. Quindi, tramite e-mail, provvederà ad informare il candidato che la sua domanda è stata ricevuta ed è CORRETTA, cioè correttamente compilata o, in alternativa, che la domanda è NON CORRETTA e non potrà essere accolta. In questo caso se ne specificheranno sinteticamente i motivi (ad es. mancanza della firma, della fototessera o delle lettere di presentazione/accettazione). Il candidato la cui domanda sarà ritenuta irricevibile, verrà escluso dalla selezione.

III. 3 .  PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA

Al termine dei lavori della Commissione valutatrice, i soli candidati selezionati saranno invitati via e-mail a perfezionare la documentazione e recarsi, entro le date che verranno loro indicate, presso la Rappresentanza diplomatica italiana per i seguenti adempimenti. 

Ø      Firmare la Lettera d'impegno in duplice originale, autenticata dalla Rappresentanza stessa, con cui dichiarano altresì di non usufruire nello stesso periodo di altre borse di studio erogate dallo Stato italiano;

Ø      Presentare il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza stabile nel Paese della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio.

Ø      Solo i candidati selezionati non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare un Certificato medico, in lingua italiana o accompagnato da traduzione consolare in italiano, attestante la sana e robusta costituzione del candidato. Tale certificato viene richiesto anche ai fini del rilascio della prevista copertura assicurativa.

Ø      Solo quanti otterrano una borsa per ricerca libera, dovranno presentare la lettera del docente universitario disposto a seguirli. Nella lettera devono essere specificati i contenuti, i tempi (la durata esatta) e le modalità di svolgimento della ricerca.

I  candidati selezionati riceveranno quindi per via telematica dalle Rappresentanze diplomatiche il Promemoria del borsista e il Foglio informazioni sulla Polizza Assicurativa.

Si fa presente che la concessione definitiva delle borse è sottoposta all’approvazione dell’Ufficio VI D.G.P.C.C..

Ricevuta la suddetta approvazione, le Rappresentanze in tempo utile e comunque prima della partenza dei borsisti rilasceranno ai medesimi la Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio (allegato 7).

 

III. 4. Rilascio della Dichiarazione di assegnazione

 

La concessione definitiva delle borse è sottoposta all’approvazione della DGPCC – Ufficio VI.

Ricevuta la suddetta approvazione tramite messaggistica, le Rappresentanze in tempo utile, e comunque prima della partenza dei borsisti, rilasceranno ai medesimi la Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio. Le Rappresentanze si preoccuperanno di indicarne la decorrenza a partire dall’inizio effettivo dei corsi e non dall’eventuale prova di selezione sostenuta e superata dal borsista per ottenere l’ammissione ai corsi stessi. Ne consegue che la Dichiarazione di assegnazione andrà rilasciata dopo il superamento dell’eventuale prova di selezione.

 

III. 5. PREISCRIZIONE DEI  BORSISTI

 

Ricevuta l’approvazione da parte della DGPCC - Ufficio VI, le Rappresentanze diplomatiche provvederanno all’inoltro delle domande di preiscrizione e dei relativi documenti alle università o alle altre istituzioni destinatarie, entro le date da queste previste.

Le Rappresentanze diplomatiche dovranno inoltrare la relativa documentazione alle istituzioni universitarie rispettivamente per i corsi del 1° semestre e del 2° semestre.

Le disposizioni relative all’iscrizione degli studenti stranieri per l’anno accademico 2009-2010 e in particolare le scadenze sono state pubblicate dal MIUR, sono state diramate alla Rete all’estero tramite messaggistica e sono consultabili anche sul sito del MAE.

 

Le domande di preiscrizione devono essere corredate di:

  • originale del titolo di studio, con allegata traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale;
  • dichiarazione di valore in loco, redatta dalla Rappresentanza diplomatica o consolare;
  • certificato d’identità;
  • 2 fototessere.       

 

 

III. 6. ISCRIZIONE DEI  BORSISTI ALLE ISTITUZIONI  PRESCELTE

 

L’iscrizione vera e propria viene effettuata dall’interessato al suo arrivo in Italia. Di tale iscrizione, il borsista deve dare tempestiva notizia alla DGPCC – Ufficio VI, entro 14 giorni dall’arrivo sul territorio italiano, inviando un certificato d’iscrizione in originale.

 

III. 7.          RINUNCE E SPOSTAMENTI

 

Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati proposti vanno tempestivamente comunicate alla DGPCC – Ufficio VI.

Gli spostamenti di decorrenze e i cambiamenti di corso e di sede dovranno essere comunicati per la relativa autorizzazione alla DGPCC - Ufficio VI prima dell’inizio di fruizione della borsa, pena la decadenza della stessa.

Si precisa che, una volta perfezionata l’iscrizione al corso prescelto, non sono ammessi cambiamenti né d’indirizzo di studi, né di materie, né di sede, pena la decadenza dalla borsa.

 

III. 8.          VISTO D’INGRESSO

 

Ove prescritto, ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d’ingresso, valido per tutta la durata della borsa ottenuta. Sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di quei paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali sottoscritti in materia con l’Italia.  

Si ricorda che per via delle limitate risorse disponibili, fatta eccezione per i rinnovi ai più meritevoli, potranno essere finanziate unicamente borse con decorrenza da gennaio 2010.

 

I borsisti hanno l’obbligo di presentarsi, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, all’Ufficio Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi al fine di ottenere il permesso di soggiorno. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla Questura, il borsista dovrà presentare la Dichiarazione di assegnazione della borsa di studio rilasciata dalle Rappresentanze.

 

 

III. 9.            INFORMAZIONI SUL BIGLIETTO  DI  VIAGGIO

 

Il biglietto di viaggio viene concesso solo se previsto dal Protocollo esecutivo dell’Accordo culturale o da uno scambio di Note; per le borse IRE solo se la borsa in questione è di almeno 9 mesi. 

 

Per quanto riguarda l’emissione del biglietto di viaggio prepagato, le richieste di ogni singolo titolo di viaggio, con il nominativo del borsista e la data prevista di partenza, dovranno pervenire all’Ufficio VI DGPCC almeno 30 giorni prima della decorrenza della borsa. L’Ufficio DGPCC VI provvederà all’emissione del biglietto prepagato. Per il viaggio di ritorno, i borsisti dovranno contattare l’Ufficio DGPCC VI che provvederà all’emissione del biglietto.

 

Non potranno essere emessi biglietti relativi a tragitti diversi da quelli di destinazione e di provenienza e comunque si sottolinea che gli aeroporti di arrivo e partenza in Italia dovranno sempre essere Roma o Milano, in mancanza di voli diretti dal Paese di origine alla città italiana scelta dai borsisti per i loro studi.

 

Il diritto al titolo di viaggio da parte del borsista è legato al periodo di fruizione della borsa. Pertanto, in caso di un periodo di soggiorno in Italia superiore alla decorrenza della borsa, l’interessato, per usufruire del biglietto di ritorno, dovrà tempestivamente avvisare di ciò l’Ufficio DGPCC VI, fornendo motivazioni di studio comprovanti il necessario prolungamento della sua esperienza formativa nel nostro Paese. Si segnala comunque che il diritto al titolo di viaggio per il ritorno in Patria, decade sei mesi dopo lo scadere della decorrenza della borsa.

 

III. 10.            MODALITÀ DI RISCOSSIONE  DELLE  MENSILITÀ

 

La liquidazione delle somme spettanti ai borsisti avverrà su base trimestrale, fatta eccezione per le borse per i corsi di lingua italiana di uno o due mesi, il cui pagamento sarà effettuato entro il periodo cui esse si riferiscono.

 

Le quote così ripartite potranno essere riscosse presso le Tesorerie Provinciali del Tesoro (Banca d’Italia) competenti per la sede di studio del borsista dietro presentazione di un documento d’identità.

 

 

Immediatamente dopo l’iscrizione, i borsisti sono tenuti ad inviare alla DGPCC – Ufficio VI un certificato in originale di iscrizione ai corsi per i quali è stata assegnata la borsa di studio e, all’inizio di ciascun trimestre successivo, un certificato di iscrizione aggiornato e relativo al periodo per cui si chiede il pagamento della quota di borsa di studio.

Per i corsi di laurea con obbligo di frequenza, è necessario presentare il certificato di frequenza aggiornato per ciascun trimestre successivo al primo.

Per le attività di ricerca svolte presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità ed altri enti di ricerca di analogo livello, per i quali non sussiste obbligo di frequenza, è sufficiente una dichiarazione  del professore responsabile del progetto di ricerca, su carta intestata dell’Istituzione, recante nome, cognome, data e luogo di nascita e nazionalità del borsista.

L’invio e la raccolta dei certificati avverrà durante il primo mese di ogni trimestre e l’erogazione delle quote non prima del 20° giorno del secondo mese del trimestre.

 

Il ritardo nell’invio di tali certificati comporta necessariamente il ritardo nell’erogazione della borsa.

 

N.B. I tempi per la riscossione delle borse sono stati ridotti a DUE MESI. Pertanto i borsisti dovranno riscuotere l’importo spettante ENTRO E NON OLTRE DUE MESI dall’arrivo delle quote presso la Tesoreria Provinciale di riferimento.

In caso di mancata riscossione entro tali termini, il pagamento potrà avvenire soltanto dietro richiesta scritta dell’interessato alla DGPCC – Ufficio VI, con tempi di erogazione più lunghi e non prevedibili.

 

 

III. 11.                                       INFORMAZIONI SULL’ASSICURAZIONE CONTRO  MALATTIE  E  INFORTUNI

 

I borsisti, siano essi stranieri o italiani residenti all’estero (IRE), per la durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, vengono assicurati dal Ministero tramite polizza ASSITALIA numero 100/00352716. I recapiti della Compagnia sono indicati nel Promemoria del Borsista.

 

Da tale copertura assicurativa sono esclusi i profughi con cittadinanza italiana residenti in Italia, che già fruiscono dell’assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

Sono escluse dall’assicurazione:

a)     le malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote;

b)     le protesi dentarie;

E’ fatto salvo quanto in merito disposto nei Programmi di esecuzione degli Accordi culturali.

 

III. 12.   TASSE UNIVERSITARIE

 

Le Università esonerano dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri  beneficiari di borse di studio  del Governo italiano iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Specializzazioni (escluse quelle dell’area medica) e Dottorati di ricerca (cfr. D.P.C.M. 09/04/2001). Negli anni accademici successivi, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa da parte di questo Ministero. Gli studenti iscritti a corsi singoli saranno tenuti al pagamento delle tasse relative ai corsi prescelti. L'eventuale esonero totale o parziale dalle tasse universitarie previste per l’iscrizione a corsi singoli viene deciso dalle singole istituzioni universitarie nell’ambito della vigente autonomia.

Si raccomanda pertanto di invitare i candidati a verificare preventivamente quanto sopra rivolgendosi direttamente all’università d’accoglienza.

 

 

III. 13.   RINNOVO

 

La richiesta di rinnovo, per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) viene presa in considerazione solo al fine di permettere la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale  (corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di Ricerca, e simili).

 

I borsisti che chiedono il rinnovo per  l’iscrizione al  2° anno del corso di laurea, dovranno aver superato almeno due esami del 1° anno. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell’anno accademico in corso. Qualora sussistano le suddette condizioni, il rinnovo della borsa di studio deve essere garantito e ha priorità sulle nuove candidature.

 

Gli interessati al rinnovo della borsa devono candidarsi on line compilando il formulario interattivo. Seguirà, nei termini già indicati, l’invio alla Rappresentanza diplomatica in formato cartaceo della domanda firmata, datata e corredata di fotografia.

Alla domanda allegheranno il proprio piano di studi e il certificato in originale degli esami superati al momento di presentazione della propria candidatura, con relative date e votazioni.

Si raccomanda di verificare l’assoluta conformità degli esami superati certificati dalla Segreteria dell’Università con quelli dichiarati nella domanda on line. In caso di difformità e di non ottemperanza ai requisiti sopra esposti, la domanda sarà da ritenersi irricevibile.

 

Si ribadisce che l’Ufficio VI della DGPCC non può procedere ad alcun rinnovo in mancanza della proposta dell’Ambasciata, accompagnata dalla documentazione di rito condivisa on line.

 

 

N.B.  La lettera d’impegno firmata il primo anno resta valida durante tutti gli altri periodi  di rinnovo della Borsa di Studio.

 

 
Firmato

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                  Min. Plen. Gherardo La Francesca

 



Come si chiede una Borsa di Studio

Si prega di contattare la Sede Diplomatica italiana di riferimento per conoscere il termine di presentazione delle domande e le procedure di selezione. Fa fede il timbro di protocollo in arrivo presso le Sedi diplomatiche italiane.

 

                                                                                                         

 

 




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